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Data: 16/06/2010 A cura di : Ufficio Ambiente
CITTÁ DI VICO EQUENSE (Provincia di Napoli) Si rende noto alla cittadinanza che con Ordinanza n. 291 del 16 giugno 2010 si è proceduto alla istituzione del "cane di quartiere". Con la predetta ordinanza si è quindi stabilito che 1) I cani vaganti nelle zone urbane, individuati da una comunità per il tramite delle leghe protezionistiche operanti sul territorio, vengono proposti al Sindaco per essere riconosciuti come “cani di quartiere”. All’atto della richiesta, dovranno essere indicate le generalità del/dei referente/i (privato cittadino o membro di Associazione animalista) che avranno/avrà l’onere di provvedere all’alimentazione del cane, di vigilare sull’impatto ambientale dello stesso e di monitorarne lo stato di salute; 2) Per essere ritenuti idonei, i cani proposti saranno valutati dal Servizio Veterinario della competente ASL per quanto attiene l’aspetto comportamentale e di integrazione nel territorio. Il Servizio Veterinario della ASL effettuerà la visita medica, il test sierologico per la leishmaniosi, la sterilizzazione chirurgica e provvederà applicazione del microchip e all’iscrizione all’anagrafe canina regionale; 3) I cani sterilizzati, dopo un necessario periodo di degenza post-operatoria presso canili convenzionati con il Comune o presso liberi cittadini o appartenenti ad Associazioni animaliste operanti sul territorio, dovranno, prima della reimmissione sul territorio, essere dotati di collare di riconoscimento ben visibile con medaglietta dove andranno indicati chiaramente la dicitura cane di quartiere e un recapito telefonico che permetta di risalire al referente; 4) Il Comune assume gli obblighi legali del proprietario e pertanto si farà carico della copertura assicurativa per gli eventuali danni che il cane dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali); 5) Di modificare l’Ordinanza n. 248 del 10 luglio 2001 relativa alla reimmissione sul territorio dei cani randagi, precisando quanto segue: a) il cane da reimmettere sul territorio dopo sterilizzazione è il soggetto libero che vive e vaga in zone a bassa densità abitativa (rupestre, agricola, montana), avulso dal tessuto sociale e pertanto non idoneo ad essere riconosciuto quale cane di quartiere; b) tanto il cane di quartiere quanto il cane da reimmettere sul territorio devono essere testati per la leishmaniosi e, in attesa degli esiti, tenuti sotto custodia presso il canile convenzionato o presso il domicilio di volontari appartenenti alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio; c) in caso di positività alla leishmaniosi i cani dovranno essere adottati o trasferiti nel canile convenzionato per le cure previste. 6) Le attività sopra descritte saranno coordinate dall’Ufficio Ambiente, che dovrà monitorare costantemente l’andamento del progetto, ponendo i giusti limiti al numero dei cani da riconoscere. Si ricorda altresì alla cittadinanza - che è obbligatorio provvedere alla identificazione e registrazione dei cani in conformità alle disposizioni regionali e all’O.M. 6 agosto 2008 durante il secondo mese di vita dei medesimi. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94); - che il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, in caso di smarrimento o decesso del proprio cane o di mutamenti nella titolarità della proprietà o della detenzione dello stesso, deve presentarne denuncia per iscritto al Servizio Veterinario dell’ASL Na3 Sud, rispettivamente entro cinque e quindici giorni dall’evento. Il Sindaco Gennaro Cinque
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