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Data: 16/06/2010 A cura di : Ufficio Ambiente
CITTÁ DI VICO EQUENSE (Provincia di Napoli) ORDINANZA N.291 del Reg. Ord. IL SINDACO PREMESSO - che il Comune di Vico Equense è da sempre impegnato nel fronteggiare il fenomeno dilagante del randagismo, provvedendo al ricovero dei cani vaganti sul proprio territorio in canili autorizzati; - che a tal proposito è maturata nel tempo la consapevolezza che le condizioni di vita di un cane ricoverato per sempre in un canile, sebbene soddisfino le esigenze elementari dell’animale, non siano del tutto confacenti ai suoi bisogni etologici; - che l’art. 10 della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, istituisce il “cane di quartiere”, stabilendone definizione e criteri per il riconoscimento; - che detti criteri vengono definiti dal servizio veterinario dell’ASL di riferimento, in accordo con le Associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali ai sensi dell’art. 16 della citata Legge Regionale; - che la proposta di riconoscimento dei singoli animali viene formulata, per il tramite del Sindaco, dalle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio al Servizio Veterinario dell’ASL di riferimento, che procede all’accoglimento o al respingimento dell’istanza, secondo le linee guida interpretative della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16, dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002; CONSIDERATO che, allo scopo di contrastare efficacemente e durevolmente tale fenomeno, l’Amministrazione comunale ha predisposto per gli anni 2009 e 2010 un organico programma di interventi che prevede, tra l’altro: • una campagna di sterilizzazione dei cani randagi tramite l’ambulatorio veterinario dell’ASL Na3 Sud di Piano di Sorrento; • la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati non aggressivi (ovvero identificabili come cani di quartiere), anche in funzione di presidio contro l’arrivo di nuovi soggetti inselvatichiti; • l’effettuazione di campagne di informazione rivolte ai proprietari di cani per il miglioramento della cultura della convivenza tra cittadini e cani, avvalendosi anche dell’apporto delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio; • l’effettuazione di azioni di controllo a campione in merito alla mancata iscrizione all’anagrafe canina e di scorretta gestione dei cani padronali (mancata pulizia delle deiezioni, conduzione senza museruola e guinzaglio, ecc.); VISTO - la Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; - l’Ordinanza sindacale n. 248 del 10 luglio 2001; - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); O R D I N A 1) I cani vaganti nelle zone urbane, individuati da una comunità per il tramite delle leghe protezionistiche operanti sul territorio, vengono proposti al Sindaco per essere riconosciuti come “cani di quartiere”. All’atto della richiesta, dovranno essere indicate le generalità del/dei referente/i (privato cittadino o membro di Associazione animalista) che avranno/avrà l’onere di provvedere all’alimentazione del cane, di vigilare sull’impatto ambientale dello stesso e di monitorarne lo stato di salute; 2) Per essere ritenuti idonei, i cani proposti saranno valutati dal Servizio Veterinario della competente ASL per quanto attiene l’aspetto comportamentale e di integrazione nel territorio. Il Servizio Veterinario della ASL effettuerà la visita medica, il test sierologico per la leishmaniosi, la sterilizzazione chirurgica e provvederà applicazione del microchip e all’iscrizione all’anagrafe canina regionale; 3) I cani sterilizzati, dopo un necessario periodo di degenza post-operatoria presso canili convenzionati con il Comune o presso liberi cittadini o appartenenti ad Associazioni animaliste operanti sul territorio, dovranno, prima della reimmissione sul territorio, essere dotati di collare di riconoscimento ben visibile con medaglietta dove andranno indicati chiaramente la dicitura cane di quartiere e un recapito telefonico che permetta di risalire al referente; 4) Il Comune assume gli obblighi legali del proprietario e pertanto si farà carico della copertura assicurativa per gli eventuali danni che il cane dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali); 5) Di modificare l’Ordinanza n. 248 del 10 luglio 2001 relativa alla reimmissione sul territorio dei cani randagi, precisando quanto segue: a) il cane da reimmettere sul territorio dopo sterilizzazione è il soggetto libero che vive e vaga in zone a bassa densità abitativa (rupestre, agricola, montana), avulso dal tessuto sociale e pertanto non idoneo ad essere riconosciuto quale cane di quartiere; b) tanto il cane di quartiere quanto il cane da reimmettere sul territorio devono essere testati per la leishmaniosi e, in attesa degli esiti, tenuti sotto custodia presso il canile convenzionato o presso il domicilio di volontari appartenenti alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio; c) in caso di positività alla leishmaniosi i cani dovranno essere adottati o trasferiti nel canile convenzionato per le cure previste. 6) Le attività sopra descritte saranno coordinate dall’Ufficio Ambiente, che dovrà monitorare costantemente l’andamento del progetto, ponendo i giusti limiti al numero dei cani da riconoscere. A V V I S A che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg. dalla data di ricevimento della presente; Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa. R I C O R D A - che è obbligatorio provvedere alla identificazione e registrazione dei cani in conformità alle disposizioni regionali e all’O.M. 6 agosto 2008 durante il secondo mese di vita dei medesimi. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94); - che il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, in caso di smarrimento o decesso del proprio cane o di mutamenti nella titolarità della proprietà o della detenzione dello stesso, deve presentarne denuncia per iscritto al Servizio Veterinario dell’ASL Na3 Sud, rispettivamente entro cinque e quindici giorni dall’evento. D I S P O N E che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell’Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense, al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, al Servizio Veterinario dell’ASL Na3 Sud di Piano di Sorrento ed al Comando di Polizia Municipale. A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente. Il Comando Polizia Municipale e il Servizio Veterinario dell’ASL Na3 Sud sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. Vico Equense lì, 16/06/2010 Il Sindaco Gennaro Cinque
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