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Data: 15/06/2010 A cura di : Ufficio Protezione Civile
CITTÁ DI VICO EQUENSE (Provincia di Napoli) AVVISO ALLA CITTADINANZA Si rende noto che in data 15 giugno 2010 è stata emanata l’Ordinanza n. 288 per la prevenzione degli incendi boschivi e la regolamentazione delle attività di bruciatura dei residui vegetali e delle ristoppie sul territorio comunale. Detta ordinanza dispone che: 1. non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell’anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi; 2. è vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi od a distanza minore di 50 m dai medesimi. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di 100 m dai boschi; 3. nei boschi danneggiati o distrutti da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo; 4. le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi per i boschi e terreni vincolati, contenute nel Regolamento delle prescrizioni di massima per la coltura silvana, sono estese anche ai boschi non vincolati. Tutti i boschi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni; 5. lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico nonché i boschi delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti - ginestreti - canneti etc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie con dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno 10 (dieci) metri con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi; 6. i proprietari di cascinali, fienili, ricoveri, stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno 10 (dieci) metri; 7. chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio o di incendio a danno di bosco di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell’Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Numero Verde Regionale 800 - 44.99.11, Sala Operativa Regionale 800 – 23.25.25, Protezione Civile Regione Campania 081 – 23.23.111, Sala Operativa Provinciale – 800 – 34.34.35, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 081 - 801.66.40, Protezione Civile Comunale 081 – 801.92.35 8. É fatto altresì divieto, nell’intero Territorio Comunale, di: - accendere fuochi; - far brillare mine; - usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli; - usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace; In deroga a quanto previsto nei divieti precedenti, nei castagneti da frutta, onde consentire la pulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, il divieto di accendere fuochi decorre dall’1 aprile al 31 agosto. Nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale. I trasgressori di tutte le norme e divieti suddetti, saranno puniti a norma dell’art. 17 del T.U.L.P.S. e dell’art. 47 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegate alla L.R. 11/96, salvo gli accertamenti delle maggiori responsabilità nel caso che dall'incendio sarà derivato pericolo alla pubblica incolumità oppure pericolo a danno di persone, secondo le norme del c.p.p. 9. L’accensione di fuochi è inoltre vietata nell’intero territorio comunale anche per quanto riguarda l’autosmaltimento mediante combustione all’aperto dei residui vegetali derivanti da potature e sfalci. L’inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da Euro 51,65 ad Euro 309,87, oblazione in via breve pari ad Euro 103,30. Vico Equense, lì 15/06/2010 Il Sindaco Gennaro Cinque
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