CITTÁ DI VICO EQUENSE
(Provincia di Napoli)
Servizio Urbanistica
Protezione Civile
ORDINANZA N. 221 del Reg. Ord.
IL SINDACO
PREMESSO
- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive, secondo la definizione di cui all’art. 14 della Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio collinare comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità, stante la discreta densità di fabbricati contermini alle zone boscate (aree di interfaccia);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27 marzo 2008 è stato approvato il Piano di Emergenza Comunale per gli incendi di interfaccia, redatto dall’Ufficio di Protezione Civile e costituito da n. 4 tavole rappresentative della Mappa del rischio e delle infrastrutture di protezione civile, nonché dal Modello Operativo di Intervento (MOI), nel quale sono individuati compiti ed azioni che la struttura comunale di Protezione Civile deve attuare in caso di emergenza;
- che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Regionale Foreste, Caccia e Pesca gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, facendo salve le eventuali proroghe o revoche anticipate;
- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un’alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell’incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;
- che ai sensi della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli Enti Locali devono promuovere l’informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione;
- che la diffusa pratica della bruciatura delle ristoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;
- che soprattutto nei mesi di luglio ed agosto le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle ristoppie determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;
CONSIDERATO che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
RITENUTO pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall’insorgenza di focolai d’incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;
VISTI
- il R. D. 18 giugno 1931 n. 973 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Sevizio nazionale della protezione civile);
- gli artt. 6, 8 e 47 Regolamento sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegato alla L.R. 11/96;
- la legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27 marzo 2008 di approvazione del Piano di Emergenza Comunale per gli incendi di interfaccia;
O R D I N A
1. a norma dell’art. 59 del R.D. 18 giugno 1931 n. 973 non è consentita l’accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell’anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;
2. a norma dell'art. 6 del Regolamento sulle prescrizioni di massima e polizia forestale allegato alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11 è vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dai boschi;
3. nei boschi danneggiati o distrutti da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;
4. le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi per i boschi e terreni vincolati, contenute nel Regolamento delle prescrizioni di massima per la coltura silvana, sono estese anche ai boschi non vincolati. Tutti i boschi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;
5. lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché i boschi delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti - ginestreti - canneti etc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi;
6. i proprietari di cascinali, fienili, ricoveri, stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno mt 10 (dieci);
7. chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio o di incendio a danno di bosco di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell'Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Numero Verde Regionale 800 - 44.99.11, Sala Operativa Regionale 800 – 23.25.25, Protezione Civile Regione Campania 081 – 23.23.111, Sala Operativa Provinciale – 800 – 34.34.35, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 081 - 801.66.40, Protezione Civile Comunale 081 – 801.92.35;
8. É fatto altresì divieto, nell'intero Territorio Comunale, di:
- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
In deroga a quanto previsto nei divieti precedenti, nei castagneti da frutta, onde consentire la pulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, il divieto di accendere fuochi decorre dall’1 aprile al 31 agosto.
Nel caso di sparo di fuochi d’artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale.
I trasgressori di tutte le norme e divieti suddetti saranno puniti a norma dell’art. 17 del citato T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e dell’art. 47 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegate alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11, salvo gli accertamenti delle maggiori responsabilità nel caso che dall'incendio sarà derivato pericolo alla pubblica incolumità oppure pericolo a danno di persone, secondo le norme del C.P.P.
9. L’accensione di fuochi è vietata:
a) in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni;
b) lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 100 da queste;
c) lungo i corsi d’acqua;
d) a distanze inferiori a mt 100 da zone boscate e da siepi campestri.
Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.
Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. É consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
É vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.
È data opportunità di ricorrere all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al punto 9), unicamente per i seguenti casi:
- potatura di alberi da frutto e da arredo;
- siepi da giardino;
- sfalciatura di prati;
- residui di coltivazioni di piante annuali.
È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell’ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:
- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera;
- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare o collaboratore;
- in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l’accensione del fuoco all’Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Castellammare di Stabia che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data. L’accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell’ambito della stessa zona l’Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.
L’inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da Euro 51,65 ad Euro 309,87, oblazione in via breve pari ad Euro 103,30.
A V V I S A
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
D I S P O N E
che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito internet dell’Ente
e rimessa alla Prefettura di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense, al Comando Stazione Forestale di Castellammare di Stabia, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, alla Comunità Montana Monti Lattari - Penisola Sorrentina, al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, al Comando di Polizia Municipale ed alle Associazioni dei Coltivatori.
Gli Agenti tutti della Forza Pubblica dovranno curare la perfetta osservanza della presente ordinanza.
Vico Equense lì, 13 maggio 2009
IL SINDACO
Gennaro Cinque
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