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Data: 19/11/2008 A cura di : Ambiente
CITTÁ DI VICO EQUENSE (Provincia di Napoli) Servizi del Territorio Ambiente ORDINANZA N.643 del Reg. Ord. OGGETTO: Norme per la custodia dei cani. IL SINDACO PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell’incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro; PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche; PRESO ATTO altresì che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini; DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai proprietari/conduttori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento; ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti; ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia; CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente la pulizia e l’igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi; RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone; RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario/conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine; SENTITO il Servizio Veterinario dell’ASL NA 5 di Piano di Sorrento; VALUTATO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato; VISTO - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); - il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), ed in particolare l’art. 83 che alle lettere c) e d) prevede l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico e l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto; - la Legge 24 gennaio 1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni; - la Legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo); - l’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008; - l’articolo 20, punti 5 e 6 del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina il divieto di accesso di animali negli spazi pubblici riservati al gioco per i bambini O R D I N A A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonchè alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali: DI IMPEDIRE che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, provvedendo a raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti. DI ESSERE SEMPRE FORNITI, quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l’obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza. DI UTILIZZARE obbligatoriamente idonea museruola o guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico nonché nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. I proprietari ed i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto. É consentito tenere liberi e senza guinzaglio i cani soltanto entro i limiti dei luoghi privati e non aperti al pubblico. DI IMPEDIRE che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, assicurare la costante presenza in prossimità dell’animale. DI VIETARE l’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici, nonché nelle aree attrezzate a gioco bimbi, nelle aree circostanti gli edifici scolastici e lungo i percorsi pedonali protetti di accesso agli stessi. DI VIETARE di lasciare, su area pubblica o di uso pubblico, ciotole con cibo per alimentare i cani vaganti e le colonie feline. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale. A V V E R T E • che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81 • che qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un’ulteriore sanzione amministrativa di Euro 50,00 (cinquanta/00). I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie. A V V I S A che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa. R I C O R D A • che è obbligatorio provvedere alla identificazione e registrazione dei cani in conformità alle disposizioni regionali e all’O.M. 6 agosto 2008 durante il secondo mese di vita dei medesimi. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa di Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94). • che il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, in caso di smarrimento o decesso del proprio cane o di mutamenti nella titolarità della proprietà o della detenzione dello stesso, deve presentarne denuncia per iscritto al Servizio Veterinario dell’ASL NA 5, rispettivamente entro cinque e quindici giorni dall’evento. D I S P O N E che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell’Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense, al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, al Servizio Veterinario dell’ASL NA 5 di Piano di Sorrento ed al Comando di Polizia Municipale. A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente. Il Comando Polizia Municipale e il Servizio Veterinario dell’ASL NA 5 sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. Vico Equense lì, 19/11/2008 Il Sindaco Gennaro Cinque
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